"Per quello che riguarda i papisti, è certo che di molte delle loro pericolose opinioni, che sono distruttive di tutti i governi, eccetto il governo del papa, non deve essere tollerata la propagazione" (John Locke)
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"Doppio attacco alla nuova normativa sull'immigrazione varata dal governo italiano. Dal Vaticano e dalle Nazioni Unite, per bocca dell'Alto commissariato per i diritti umani."
Dal "Corriere della Sera".
Il Vaticano e l'ONU? Ma tu guarda a volte le coincidenze...
Da Kataweb:
"Papa: Ragazzi di oggi ingannati da adulti senza scrupoli."
"Benedetto XVI è preoccupato per “I giovani di oggi, cresciuti in un ambiente saturo di messaggi che propongono falsi modelli di felicità”."
TITOLO NUMERO UNO
LA PRIMA CONOSCENZA DEL CRIMINE
15. Siccome il crimine di sollicitazione avviene in casi alquanto rari, per timore che rimanga nascosto e impunito, e sempre con inestimabile danno alle anime, si rende necessario per la persona, o per più persone, consapevole di questo [atto di sollicitazione], vale a dire il penitente vittima di quest'atto, l'obbligo a rivelarlo attraverso una denuncia imposta da legger positiva. Inoltre:
16. "In conformità alla Costituzione Apostolica, e specialmente la costituzione di Benedetto XIV "Sacramentum Poenitentie" del 1 giugno 1941, il penitente deve denunciare il prete accusato del delitto di sollicitazione entro un mese all'Ordinario del luogo o alla Congregazione del Sant'Uffizio; e il confessore deve, scrupolosamente gravato nella coscienza, avvertire il penitente del suo dovere." (Canone 904).
17. Inoltre, conformemente allo spirito del Canone 1935 qualunque credente può sempre denunciare il delitto di sollicitazione, del quale egli abbia notizia certa;inoltre, l'obbligo di denuncia è tanto più pressante quanto la persona è ad essa legata dalla legge naturale stessa, per via del pericolo nei confronti della fede o religione o altro male pubblico imminente.
18. "Il credente che comunque abbia scientemente trascurato l'obbligo di denunciare la persona dalla quale è stata sollicitata, contrariamente a quanto prescritto (vedi sopra) dal Canone 904, nell'arco di un mese, incorre nella scomunica riservata latae sententiae, e non deve essere assolta fintantochè non abbia soddifatto l'obbligo di denuncia o non abbia promesso solennemente di farlo (Can. 2368, § 2).
19. L'obbligo di denuncia è personale e deve essere adempiuto regolarmente dalla stessa persona che sia stata sollicitata. Ma se egli ne è impedito da gravi difficoltà, allora può avvicinare l'ordinario o la Congregazione del Sant'Uffizio o la Penitenzieria Apostolica sia attraverso una lettera, sia attraverso altra persona a lui favorevole che riveli tutte le circostanze (Istruzioni del Sant'Uffizio, 20 Febbraio 1967, n. 7).
20. Le denunce anonime vanno generalmente rifiutate. Comunque, esse possono sostenere o dare l'occasione per ulteriori indagini, se le particolari circostanze della materia trattata rendono un accusa verosimile.
21. L'obbligo della denuncia da parte del penitente vittima della sollicitazione non cessa in ragione della fortuita e spontanea confessione del confessore molestatore, neppure in ragione di un suo trasferimento, promozione, condanna, o presunta correzione o altri motivi dello stesso genere. Cessa in ogni caso alla sua morte.
22. Talvolta succede che il confessore o altro ecclesiastico sia delegato a raccogliere qualche denuncia, insieme con un'istruzione riguardante gli atti da raccogliere per motivi giudiziari. In questo caso quella persona deve essere esperessamente avvertita di riferire ogni cosa all'ordinario o alla persona da lui delegata, senza tenere per sè alcuna nota o traccia.
23. Nel ricevere la denuncia, il seguente ordine deve essere osservato regolarmente: per prima cosa, il denunciante deve fare voto di dire la verità toccando i santi vangeli; deve essere interrogato secondo forma (formula E), in modo circospetto, in modo che parli di ogni circostanza, brevemente e in modo conveniente, ma in modo chiaro e definito, riguardante la sollicitazione di cui è stato vittima. In nessun modo, comunque, deve essergli estorto se egli abbia acconsentito o meno alla sollicitazione. Piuttosto, deve essergli espressamente reso noto che non è legato a manifestare il consenso che forse egli ha dato. Le repliche (esposte in maniera continua), non solo a ciò che è pertinente alla sostanza, ma anche alle parole stesse del testimone (Canone 1778) devono essere affidate allo scritto. L'intero atto [della testimonianza] deve essere letto con voce chiara e distinta al denunciante, dandogli la facoltà di di aggiungere, correggere o variare la sua deposizione. Deve essere poi richiesta la sua firma, oppure, nel caso non sappia o non possa scrivere, il segno della croce. E con lui ancora presente, deve essere aggiunta la firma di colui che ha raccolto la deposizione e, se presente, del notaio. Prima che sia congedato, deve essergli imposto, come sopra, un voto di segretezza, minacciandolo, se necessario, con la scomunica riservata all'ordinario o alla Santa Sede (Cfr. n. 13).
24. Anche se talvolta, per gravi motivi d'impedimento, sempre da annotarsi negli atti, questa pratica ordinaria non può essere rispettata, viene permesso che una o l'altra forma, fatta salva la sostanza, vengano omesse. In questo modo, se il voto non può essere preso sui sacri vangeli, può essere reso lo stesso concetto anche con le sole parole. Se l'atto della denuncia non può essere messo per iscritto in maniera continuativa, può essere redatto in tempo o luogo più opportuno dall'intervistatore (il ricevente la denuncia) e quindi confermata e firmata dal denunciante in presenza di chi ha raccolto la denuncia; se l'atto stesso non può essere letto al denunciante, deve essergli dato da leggere.
25. In casi più difficili, comunque è comunque concesso che la denuncia, previa autorizzazione del denunciante, a meno che il sigillo sacramentale sia violato, e in un giorno conveniente ad ogni parte e nel confessionale stesso, venga letta o data da leggere, e che venga confermata con un giuramento e con una firma appropriata o il segno della croce (a meno che ciò non sia in ogni caso impossibile). Di tutte queste cose, come già espresso nel paragrafo precedente, negli atti deve essere fatta espressa menzione.
26. Ancora, se un caso estremamente grave ha anche carattere di straordinaria urgenza, la denuncia può essere fatta attraverso una nota scritta da parte del denunciante, sempre che egli sia in presenza dell'Ordinario del luogo o di un suo delegato e notaio, se egli è presente (cfr. n. 9), che deve essrere successivamente confermata da un giuramento e firmata. La stessa cosa deve essere fatta nei confronti di una denuncia informale, attraverso una lettera, ad esempio, o sporta a voce in maniera extragiudiziaria.
27. L'Ordinario è obbligato nel modo più [serio] a comunicare ogni denuncia, una volta accettata, il più presto possibile al promotore del caso, il quale deve dichiarare per iscritto, se lo specifico crimine di sollicitazione nel significato autentico, faccia parte del caso o no, con l'accordo o meno dell'ordinario. Entro dieci giorni il promotore deve proporre il caso al Sant'Uffizio.
28. Se, d'altra parte, l'Ordinario e i promotore del caso concordano, o in qualche modo il promotore del caso non fa ricorso presso il Sant'Uffizio, allora l'Ordinario, qualora abbia decretato che lo specifico delitto di sollicitazione non è presente, deve ordinare che gli atti vengano posti in archivi segreti, o deve seguire i suoi diritti e doveri, in accordo alla natura e alla serietà delle denunce. Se, in ogni caso, egli crede che [il crimine di sollicitazione] sia presente, allora deve procedere con l'inquisizione (Cfr. Can, 1942, § 1).
[N. B.: le parti in blu sono evidenziate nella traduzione della CBS]
"Continuerà a fare il prete ed a celebrare messa. Ma, quasi certamente, dovrà svolgere le sue funzioni di sacerdote in un’altra diocesi. E’ questa la decisione assunta dalle autorità religiose nei confronti di don Siro Invernizzi, l’ex parroco di Cergnago che il 6 settembre 2006 venne arrestato a Milano (vicino al cimitero maggiore) perchè trovato in atteggiamenti intimi con un 13enne romeno."
Alla faccia del rigore...
Qui l'articolo.

Ecco come i blog papisti reagiscono al documentario "sex crimes and the vatican" della BBC.
Senza parole.
Hat Tip: Skunk
Passate più di 12 ore dalla trasmissione di Santoro, certi siti ultracattolici e papisti continuano a ripetere a pappagallo le obiezioni mosse giorni fa da Galli e Introvigne.
Peccato che quelle obiezioni non abbiano più senso. In realtà non l'avevano già prima, per chiunque avesse visto seriamente il documentario della BBC e/o letto la sua trascrizione pubblicamente disponibile sul sito della BBC.
Finalmente ieri ad "Anno Zero" (nome alquanto sinistro, c'è da dire...) si è potuto vedere il documentario con una traduzione più rigorosa e cristallina dei sottotitoli del filmato diffuso in rete.
E grazie a questa traduzione ogni dubbio avrebbe dovuto essere fugato: il "debunking" di Galli e Introvigne è di per sè bufala. Tanto per dirne un paio, il "Crimen Sollicitationis" è segreto, come scritto nell'incipit del documento stesso, e nel filmato non si dice che Ratzinger abbia, ovvamente, redatto il "Crimen Sollicitationis" nel 1962. Si fa semplicemente notare come Ratzinger - in quanto prefetto del sant'uffizio - è stato il guardiano del "Crimen Sollicitationis" per più di 20 anni (cioè dalla sua nomina a prefetto, nel 1981).
Eppure ancora oggi certi siti e blog, con uno zelo degno della peggiore "Pravda" dei tempi che furono, continuano a riprodurre gli articoli di Galli e Introvigne (al quale restituisco volentieri l'epiteto di "ignorate", così graziosamente elargito dall'alto delle sue bufale), ormai ridotti a quello che sono. Fumo.
Il mio dubbio - più che legittimo, a questo punto - è: perchè tutti questi zelanti patrioti pontifici non si sono accorti degli scivoloni? Verrebbe da pensare che si sono persi la tramissione - o non l'hanno voluta vedere - ma come grotteschi soldati giapponesi all'oscuro della fine della guerra, continuano a combattere i loro mulini a vento con sprezzo del ridicolo e del buon senso. Oppure l'hanno vista, ma come tanti, troppi diversamente pensanti, sono convinti di un complotto islamo-laicista, con concorso esterno dei Savi di Sion e di Marco Pannella.
Oppure gli sono rimaste le dita incastrate nel CTRL+V...
DALLA SUPREMA E SANTA CONGREGAZIONE DEL SANT'UFFIZIO
PER TUTTI I PATRIARCHI, ARCIVESCOVI, VESCOVI, E ALTRI ORDINI DIOCESANI DI RITO ORIENTALE.
ISTRUZIONI
SUL MODO DI PROCEDERE NEI CASI DI SOLLICITAZIONE
Stampa Vaticana, 1962
ISTRUZIONI
Sul modo di procedere nei casi di crimini sollicitazione.
[Questo testo è] da archiviare diligentemente negli archivi segreti della curia come strettamente confidenziale. Non deve essere reso pubblico nè aggiunto di commenti.
PRELIMINARI
1. il crimine di sollicitazione si verifica quando un prete tenta un penitente, di qualsiasi persona si tratti, sia nell'atto del sacramento della confessione, sia prima o immediatamente dopo, o anche nell'occasione o con il pretesto della confessione, sia al di fuori dei tempi della confessioni in un confessionale o [in un luogo] diverso da da quello [normalmente] scelto per il proposito simulato dell'ascolto della confessione. [L'oggetto di questa tentazione] è di provocare o sollecitare [il penitente] verso cose impure ed oscene, sia con parole, segni, cenni del capo, sia con il tocco o con la scrittura, sia durante o dopo [la lettura della nota], sia che egli con [quel penitente] abbia condotto discorsi impropri o proibiti o attività imprudentemente audaci (costituzione Sacrum Poenitentie, §1).
2. [il diritto o dovere di segnalare] questo crimine inqualificabile, in primo luogo è di pertinenza dell'Ordinario del luogo nel cui territorio l'accusato ha residenza (vedi sotto, numeri 30 e 31), e questo non in riguardo alla legge opportuna ma anche da una delegazione speciale della Sede Apostolica;
Le persone succitate devono poter godere nella più ampia possibilità di introdurre, discutere e terminare [questi casi] attraverso il tribunale più adatto, nel più breve tempo possibile, [essendo per di più] gravemente imbarazzati dalla loro coscienza, dopo l'accadimento di fatti simili. In ogni caso, a causa di seri e particolari motivi, in accordo con la norma del Canone 247, §2, questi casi devono essere direttamente deferiti o deve essere ordinato di deferirli alla Santa Congregazione del Sant'Uffizio. Ancora [il diritto del] rispondente accusato di ricorrere al Sant'Uffizio (++5++) rimane intatto in ogni istanza del giudizio. In ogni caso, un ricorso così interposto non sospende, escludendo il caso di un appello, l'esercizio della giurisdizione del giudice che abbia già iniziato ad accettare il caso; e la sua possibilità di seguire il giudizio fino alla decisione definitiva, a meno che non venga stabilito che la Sede Apostolica abbia avvocato la causa a sè stessa. (Cfr. Canone 1569).
3. Per quanto riguarda il nome degli Ordinari del posto si comprende debbano essere, ciascuno nel proprio territorio, il Vescovo residente, abate o prelato territoriale, l'amministratore, qualsiasi vicario o Prefetto Apostolico, [e, in assenza dei summenzionati] coloro che si sostituiscono in autorità temporanea in rigore della legge o della costituzione [apostolica] approvata (Canone 198, §1); [questa norma non si applica], in ogni caso, al vicario generale, a meno che non [sia stato] espressamente delegato.
4. L'ordinario del luogo, in questi casi, è giudice anche per i regolari [religiosi], anche se esentato. E' inoltre severamente vietato ai loro superiori di interporsi in casi pertinenti al Sant'Uffizio (Canone 501, §2). In ogni caso, fatto salvo il diritto dell'ordinario, nulla può impedire ai superiori stessi, nel caso scoprano [uno dei loro] inferiori inadempiente nell'amministrazione del sacramento della penitenza, la facoltà e l'obbligo di essere diligentemente vigili nei riguardi di quelle stesse persone, anche avendo amministrato salutari penitenze, ammonendo e correggendo e, se il caso lo richiede, rimuovendoli dal loro ministero. Essi potranno pure trasferirlo ad altro [incarico], a meno che l'ordinario del luogo non lo proibisca poichè abbia già accettato la denuncia e abbia cominciato l'inquisizione.
5. L'ordinario del luogo può sia supervisionare di persona questi casi o proporne l'accettazione ad un ecclesiastico che sia scrupoloso e di età matura. Ma non possono essere regolarmente [affidati, questi casi], ma devono essere delegati tanto spesso quanto necessita (toties quotes) per i casi presi separatamente e attraverso lo scritto, fatta salva la prescrizione del Canone 1613, §1.
6. Anche se, per regola, un solo giudice, in virtù della sua riservatezza, è prescritto per casi di questo tipo, non è proibito, in ogni caso, che l'Ordinario nei casi più difficili, approvi uno o due assistenti o consiglieri, scelti tra i giudici sinodali (Canone 1575); o anche di tre giudici, similmente scelti tra i giudici sinodali, a cui passare il caso per poterlo gestire con il mandato di procedere collegialmente, in accordo con la norma del Canone 1577.
7. Il promotore del caso, il difensore dell'accusato e il notaio, sacerdoti convenientemente scrupolosi, di età matura, integri, dottori in legge canonica ++7++ o in altro modo esperti [di legge canonica] e degni per il loro zelo nei confronti della giustizia (Canone 1589), e che non siano in alcun modo prevenuti verso l'accusato, del quale è trattato nel Canone 1613, devono essere nominati per iscritto dall'Ordinario. Il promotore del caso (che può essere altra persona rispetto al promotore della Curia) [può essere designato] per l'intera serie di casi. Il difensore dell'accusato, comunque, e il notaio devono essere designati ogni volta per ciascun caso (toties quoties). All'accusato non viene fatto divieto di proporre un difensore ritenuto a lui favorevole (canone 1655), il quale deve essere comunque un sacerdote e approvato dall'Ordinario.
8. Talvolta (questo si riferisce alla sua località), l'intervento [del promotore di giustizia] viene richiesto, e nei casi in cui egli non sia stato citato, oppure per fatalità non sia stato citato ma sia comunque presente [al processo], il processo deve essere considerato [completamente] invalido. Ma se, comunque, egli sia stato citato e non sia presente a qualche [parte del] processo, il processo è propriamente valido, anche se successivamente [gli atti] dovranno essere soggetti alla sua analisi in modo che egli sia in grado di fare rilievi su ogni parte di essi, sia con le parole che con la scrittura, e proporre ciò che egli giudichi necessario o appropriato (Canone 1587).
9. E' da ritenersi adeguato che il notaio, d'altra parte, sia presente a tutti glia atti del processo, pena la nullità dello stesso, e prenda nota di mano propria o quantomeno apponga la sua firma [ai suddetti atti] (Canone 1585, §1). A causa del carattere particolare di queste procedure, comunque è necessario per l'Ordinario dispensare dalla presenza del notaio nel perseguire e nell'esaminare i testimoni introdotti [nel caso], sia a causa di una ragionevole pretesto nell'accoglienza delle denunce, affinchè possa essere annotato nella sua residenza, sia per il dispendio del grado di, per così dire, attenzione o sollecitudine pretesa da un notaio nella specifica situazione.
10. In nessun caso, a meno che sia assolutamente necessario, si deve ricorrere ad aiutanti; nel caso questi devono essere scelti, per quanto sia possibile, dall'ordine sacerdotale; in ogni caso, comunque e senza eccezioni, essi devono essere di provata lealtà e maturi. Ma deve essere fatto notare che, se le necessità lo impongono, essi devono essere designati all'accettazione di certi atti anche se non sono sottoposti residenti in un altro territorio, o se l'ordinario di quel territorio [può] essere interrogato (canone 1570, § 2), in osservanza, naturalmente, di tutte le cautele di cui si è trattato precedentemente e nel canone 1613.
11. Poichè comunque, ciò che viene trattato in questi casi deve essere investito del più alto grado di attenzione e osservanza, cosicchè queste stesse questioni siano seguite nella maggior segretezza possibile e, dopo che essi siano stati definiti e destinati allo svolgimento, devono essere ristretti dal silenzio perpetuo (Istruzione del Sant'Uffizio, 20 Febbraio 1667, n° 14), ciascuno e chiunque pertinente al tribunale, in qualsiasi misura o ammessi alla conoscenza dei fatti in ragione del loro ufficio, deve osservare il segreto più rigoroso e legato all'osservanza [di questa segretezza] in maniera inviolabile - tale di norma è considerato come segreto del Sant'Uffizio e riservato alla sola persona del Sommo Pontefice - in ogni caso e con tutte le persone, sotto la pena di scomunica latae sententiae, ipso facto e senza dichiarazione [della punizione] in cui sono incorsi, anche con l'esclusione dalla Penitenzieria Apostolica. Infatti a questa legge sono legati gli Ordinari ipso jure o in virtù dei loro propri doveri. Gli altri aiutanti, dal potere del voto che devono sempre fare prima di intraprendere i loro doveri. E questi, poi, sono delegati, interpolati e informati in loro assenza per mezzo del precetto nelle lettere di delega, interpellanza [o] informazione, a loro imposte con esplicita menzione del segreto del Sant'Uffizio e della summenzionata censura.
12. Il succitato voto, la cui formula è reperibile tra le appendici di questa istruzione (Formula A), deve essere usata da coloro che, ovviamente, ne faranno uso abituale, una volta per tutte; da coloro che comunque sono delegati solo a certe parti della questione o caso, tanto spesso quanto è richiesto (toties quotes), alla presenza dell'Ordinario o di un suo delegato, [il voto] deve essere preso sul Vangelo di Dio (anche dai sacerdoti) e non in diverso modo, e con l'aggiunta della promessa di compiere lealmente il loro dovere, verso il quale, comunque, la scomunica, come menzionato sopra, non è estesa. Per di più deve esserci una recessione da parte di chi ha conoscenza di coloro coinvolti in questi casi, per timore che chiunque sia ammesso alla conoscenza dei fatti dagli aiutanti, a meno che, in qualche modo una parte o un dovere che debba essere rivestiti da quella persona richieda necessariamente una conoscenza di queste questioni.
13. Il voto di segretezza deve essere dato in questi casi anche dagli accusatori o coloro che denuncino [il sacerdote] e dai testimoni. Nessuno di questi, in ogni caso, è soggetto a censura, a meno che per fatalità queste stesse persone siano già state minacciate di censura, per le loro accuse, le loro deposizioni o per le loro violazioni fattive. L'accusato, comunque, deve essere avvertito nel modo più severo che anche lui, come tutti [gli altri], in special modo quando egli osserva il segreto con il suo difensore, è sotto la sanzione di sospensione a divinis nel caso in cui incorra ipso facto in una trasgressione.
14. Infine, per quanto riguarda la pubblicazione, il linguaggio, la ratifica, la custodia e l'accidentale nullità, in ogni modo [queste questioni] devono essere seguite nel modo prescritto rispettivamente dai Canoni 1642-43, 379-80-82 e 1680.
[N. B.: le parti in blu sono evidenziate nella traduzione della CBS]
ATTENZIONE!
Il video "sex crimes and the vatican" della BBC è stato rimosso da Google Video e da You Tube per supposta violazione dei copyrigt. Il video, tuttavia, è ancora visibile dal sito della BBC in formato Windows Media e Real. Inoltre è possibile consultare una trascrizione (in inglese) sempre dalla BBC.