Il papa morto.

"Per quello che riguarda i papisti, è certo che di molte delle loro pericolose opinioni, che sono distruttive di tutti i governi, eccetto il governo del papa, non deve essere tollerata la propagazione" (John Locke)

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martedì, 31 luglio 2007
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BDSM for Dummies


Come si fa a parlare di “valore della vita” quando si è costretti a vivere in uno stato vegetativo e tra dolori indicibili?
«Il signore della vita è Dio non l´uomo, anche di fronte al dolore. Per noi cristiani, poi, anche la sofferenza è un valore importante. Cristo ci ha salvati attraverso il dolore supremo della croce. Come, del resto, ha testimoniato Giovanni Paolo II che ha vissuto la sua sofferenza fino alla fine come un dono e un atto di fede a Dio, senza il pur minimo segno di insofferenza o di ribellione».

Da un intervista al cardinale  Josè Saraiva Martins

Postato da: grendel00 a 14:52 | link | commenti (6)| commenti (6) (popup) |
chiesa, medioevo

lunedì, 23 luglio 2007
Povero Harry Potter

Ma lo vogliamo lasciare in pace?
(A ulteriore dimostrazione dell'idiozia dei religiosi...)

Postato da: grendel00 a 12:23 | link | commenti (5)| commenti (5) (popup) |
media, medioevo, eresia, caccia alle streghe

giovedì, 12 luglio 2007
Crimen Sollicitationis: Parte II

TITOLO NUMERO UNO
LA PRIMA CONOSCENZA DEL CRIMINE


15. Siccome il crimine di sollicitazione avviene in casi alquanto rari, per timore che rimanga nascosto e impunito, e sempre con inestimabile danno alle anime, si rende necessario per la persona, o per più persone, consapevole di questo [atto di sollicitazione], vale a dire il penitente vittima di quest'atto, l'obbligo a rivelarlo attraverso una denuncia imposta da legger positiva. Inoltre:
16. "In conformità alla Costituzione Apostolica, e specialmente la costituzione di Benedetto XIV "Sacramentum Poenitentie" del 1 giugno 1941, il penitente deve denunciare il prete accusato del delitto di sollicitazione entro un mese all'Ordinario del luogo o alla Congregazione del Sant'Uffizio; e il confessore deve, scrupolosamente gravato nella coscienza, avvertire il penitente del suo dovere." (Canone 904).
17. Inoltre, conformemente allo spirito del Canone 1935 qualunque credente può sempre denunciare il delitto di sollicitazione, del quale egli abbia notizia certa;inoltre, l'obbligo di denuncia è tanto più pressante quanto la persona è ad essa legata dalla legge naturale stessa, per via del pericolo nei confronti della fede o religione o altro male pubblico imminente.
18. "Il credente che comunque abbia scientemente trascurato l'obbligo di denunciare la persona dalla quale è stata sollicitata, contrariamente a quanto prescritto (vedi sopra) dal Canone 904, nell'arco di un mese, incorre nella scomunica riservata latae sententiae, e non deve essere assolta fintantochè non abbia soddifatto l'obbligo di denuncia o non abbia promesso solennemente di farlo (Can. 2368, § 2).
19. L'obbligo di denuncia è personale e deve essere adempiuto regolarmente dalla stessa persona che sia stata sollicitata. Ma se egli ne è impedito da gravi difficoltà, allora può avvicinare l'ordinario o la Congregazione del Sant'Uffizio o la Penitenzieria Apostolica sia attraverso una lettera, sia attraverso altra persona a lui favorevole che riveli tutte le circostanze (Istruzioni del Sant'Uffizio, 20 Febbraio 1967, n. 7).
20. Le denunce anonime vanno generalmente rifiutate. Comunque, esse possono sostenere o dare l'occasione per ulteriori indagini, se le particolari circostanze della materia trattata rendono un accusa verosimile.
21. L'obbligo della denuncia da parte del penitente vittima della sollicitazione non cessa in ragione della fortuita e spontanea confessione del confessore molestatore, neppure in ragione di un suo trasferimento, promozione, condanna, o presunta correzione o altri motivi dello stesso genere. Cessa in ogni caso alla sua morte.
22. Talvolta succede che il confessore o altro ecclesiastico sia delegato a raccogliere qualche denuncia, insieme con un'istruzione riguardante gli atti da raccogliere per motivi giudiziari. In questo caso quella persona deve essere esperessamente avvertita di riferire ogni cosa all'ordinario o alla persona da lui delegata, senza tenere per sè alcuna nota o traccia.
23. Nel ricevere la denuncia, il seguente ordine deve essere osservato regolarmente:  per prima cosa, il denunciante deve fare voto di dire la verità toccando i santi vangeli; deve essere interrogato secondo forma (formula E), in modo circospetto, in modo che parli di ogni circostanza, brevemente e in modo conveniente, ma in modo chiaro e definito, riguardante la sollicitazione di cui è stato vittima. In nessun modo, comunque, deve essergli estorto se egli abbia acconsentito o meno alla sollicitazione. Piuttosto, deve essergli espressamente reso noto che non è legato a manifestare il consenso che forse egli ha dato. Le repliche (esposte in maniera continua), non solo a ciò che è pertinente alla sostanza, ma anche alle parole stesse del testimone (Canone 1778) devono essere affidate allo scritto. L'intero atto [della testimonianza] deve essere letto con voce chiara e distinta al denunciante, dandogli la facoltà di di aggiungere, correggere o variare la sua deposizione. Deve essere poi richiesta la sua firma, oppure, nel caso non sappia o non possa scrivere, il segno della croce. E con lui ancora presente, deve essere aggiunta la firma di colui che ha raccolto la deposizione e, se presente, del notaio. Prima che sia congedato, deve essergli imposto, come sopra, un voto di segretezza, minacciandolo, se necessario, con la scomunica riservata all'ordinario o alla Santa Sede (Cfr. n. 13).
24. Anche se talvolta, per gravi motivi d'impedimento, sempre da annotarsi negli atti, questa pratica ordinaria non può essere rispettata, viene permesso che una o l'altra forma, fatta salva la sostanza, vengano omesse. In questo modo, se il voto non può essere preso sui sacri vangeli, può essere reso lo stesso concetto anche con le sole parole. Se l'atto della denuncia non può essere messo per iscritto in maniera continuativa, può essere redatto in tempo o luogo più opportuno dall'intervistatore (il ricevente la denuncia) e quindi confermata e firmata dal denunciante in presenza di chi ha raccolto la denuncia; se l'atto stesso non può essere letto al denunciante, deve essergli dato da leggere.
25. In casi più difficili, comunque è comunque concesso che la denuncia, previa autorizzazione del denunciante, a meno che il sigillo sacramentale sia violato, e in un giorno conveniente ad ogni parte e nel confessionale stesso, venga letta o data da leggere, e che venga confermata con un giuramento e con una firma appropriata o il segno della croce (a meno che ciò non sia in ogni caso impossibile). Di tutte queste cose, come già espresso nel paragrafo precedente, negli atti deve essere fatta espressa menzione.
26. Ancora, se un caso estremamente grave ha anche carattere di straordinaria urgenza, la denuncia può essere fatta attraverso una nota scritta da parte del denunciante, sempre che egli sia in presenza dell'Ordinario del luogo o di un suo delegato e notaio, se egli è presente (cfr. n. 9), che deve essrere successivamente confermata da un giuramento e firmata. La stessa cosa deve essere fatta nei confronti di una denuncia informale, attraverso una lettera, ad esempio, o sporta a voce in maniera extragiudiziaria.
27. L'Ordinario è obbligato nel modo più [serio] a comunicare ogni denuncia, una volta accettata, il più presto possibile al promotore del caso, il quale deve dichiarare per iscritto, se lo specifico crimine di sollicitazione nel significato autentico, faccia parte del caso o no, con l'accordo o meno dell'ordinario. Entro dieci giorni il promotore deve proporre il caso al Sant'Uffizio.
28. Se, d'altra parte, l'Ordinario e i promotore del caso concordano, o in qualche modo il promotore del caso non fa ricorso presso il Sant'Uffizio, allora l'Ordinario, qualora abbia decretato che lo specifico delitto di sollicitazione non è presente, deve ordinare che gli atti vengano posti in archivi segreti, o deve seguire i suoi diritti e doveri, in accordo alla natura e alla serietà delle denunce. Se, in ogni caso, egli crede che [il crimine di sollicitazione] sia presente, allora deve procedere con l'inquisizione (Cfr. Can, 1942, § 1).

[N. B.: le parti in blu sono evidenziate nella traduzione della CBS]

Postato da: grendel00 a 11:13 | link | commenti | commenti (popup) |
informazione, crimen sollicitationis

mercoledì, 11 luglio 2007
Chi rompe paghi.



"A settlement in a Portland, Oregon court means victims of childhood sex abuse in the Catholic Church will be compensated with millions of dollars, and secret files relating to pedophile priests in the Portland Archdiocese that span half a century will be publicly disclosed.
More than 200 victims will share the amount that slightly tops $50 million.
More than 89 lawyers were involved in the case at one time or another. All had high remarks for the judges who worked tirelessly in bringing the case resolution."

Da Salem News.

Postato da: grendel00 a 20:09 | link | commenti | commenti (popup) |
chiesa, crimen sollicitationis


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