"Per quello che riguarda i papisti, è certo che di molte delle loro pericolose opinioni, che sono distruttive di tutti i governi, eccetto il governo del papa, non deve essere tollerata la propagazione" (John Locke)
zapatos in "Genocidio"
utente anonimo in "Genocidio"
utente anonimo in Cattivi maestri (Rep...
- 7 di 9
- Anarchy Will Beat
- Anticlericale.net
- Ateismo E' LibertÃ
- Bioetiche
- Bishop Accountability
- Divine Interventions
- Elektra Natchios
- Esilio a Mordor
- FFRF
- Figlio di nessuno
- God F. A. Q.
- Grendel from the moor
- Inyqua
- Jeanneland
- JimMomo
- Lasciatemi le Ali
- Leprechan
- Luca Coscioni
- MAB
- Malvino
- Metilparaben
- Mitico Gesù!
- Nero Assenso
- NO GOD.
- Perinde Ac Cadaver
- Quartiere Libertarian
- Rune
- Skunk
- Squittoinindia
- Squittolandia
- TocqueVille
- UAAR
oggi
giugno 2008
marzo 2008
gennaio 2008
dicembre 2007
novembre 2007
ottobre 2007
settembre 2007
agosto 2007
luglio 2007
giugno 2007
maggio 2007
aprile 2007
marzo 2007
febbraio 2007
agosto 2006
giugno 2006
maggio 2006
aprile 2006
febbraio 2006
gennaio 2006
dicembre 2005
novembre 2005
ottobre 2005
settembre 2005
agosto 2005
luglio 2005
giugno 2005
maggio 2005
aids
ateismo
caccia alle streghe
chiesa
concordato
crimen sollicitationis
eresia
family day
informazione
libertÃ
media
medioevo
memorial
morto
papa
papismo
politica
referendum
vaticanate
visitato *loading* volte
DALLA SUPREMA E SANTA CONGREGAZIONE DEL SANT'UFFIZIO
PER TUTTI I PATRIARCHI, ARCIVESCOVI, VESCOVI, E ALTRI ORDINI DIOCESANI DI RITO ORIENTALE.
ISTRUZIONI
SUL MODO DI PROCEDERE NEI CASI DI SOLLICITAZIONE
Stampa Vaticana, 1962
ISTRUZIONI
Sul modo di procedere nei casi di crimini sollicitazione.
[Questo testo è] da archiviare diligentemente negli archivi segreti della curia come strettamente confidenziale. Non deve essere reso pubblico nè aggiunto di commenti.
PRELIMINARI
1. il crimine di sollicitazione si verifica quando un prete tenta un penitente, di qualsiasi persona si tratti, sia nell'atto del sacramento della confessione, sia prima o immediatamente dopo, o anche nell'occasione o con il pretesto della confessione, sia al di fuori dei tempi della confessioni in un confessionale o [in un luogo] diverso da da quello [normalmente] scelto per il proposito simulato dell'ascolto della confessione. [L'oggetto di questa tentazione] è di provocare o sollecitare [il penitente] verso cose impure ed oscene, sia con parole, segni, cenni del capo, sia con il tocco o con la scrittura, sia durante o dopo [la lettura della nota], sia che egli con [quel penitente] abbia condotto discorsi impropri o proibiti o attività imprudentemente audaci (costituzione Sacrum Poenitentie, §1).
2. [il diritto o dovere di segnalare] questo crimine inqualificabile, in primo luogo è di pertinenza dell'Ordinario del luogo nel cui territorio l'accusato ha residenza (vedi sotto, numeri 30 e 31), e questo non in riguardo alla legge opportuna ma anche da una delegazione speciale della Sede Apostolica;
Le persone succitate devono poter godere nella più ampia possibilità di introdurre, discutere e terminare [questi casi] attraverso il tribunale più adatto, nel più breve tempo possibile, [essendo per di più] gravemente imbarazzati dalla loro coscienza, dopo l'accadimento di fatti simili. In ogni caso, a causa di seri e particolari motivi, in accordo con la norma del Canone 247, §2, questi casi devono essere direttamente deferiti o deve essere ordinato di deferirli alla Santa Congregazione del Sant'Uffizio. Ancora [il diritto del] rispondente accusato di ricorrere al Sant'Uffizio (++5++) rimane intatto in ogni istanza del giudizio. In ogni caso, un ricorso così interposto non sospende, escludendo il caso di un appello, l'esercizio della giurisdizione del giudice che abbia già iniziato ad accettare il caso; e la sua possibilità di seguire il giudizio fino alla decisione definitiva, a meno che non venga stabilito che la Sede Apostolica abbia avvocato la causa a sè stessa. (Cfr. Canone 1569).
3. Per quanto riguarda il nome degli Ordinari del posto si comprende debbano essere, ciascuno nel proprio territorio, il Vescovo residente, abate o prelato territoriale, l'amministratore, qualsiasi vicario o Prefetto Apostolico, [e, in assenza dei summenzionati] coloro che si sostituiscono in autorità temporanea in rigore della legge o della costituzione [apostolica] approvata (Canone 198, §1); [questa norma non si applica], in ogni caso, al vicario generale, a meno che non [sia stato] espressamente delegato.
4. L'ordinario del luogo, in questi casi, è giudice anche per i regolari [religiosi], anche se esentato. E' inoltre severamente vietato ai loro superiori di interporsi in casi pertinenti al Sant'Uffizio (Canone 501, §2). In ogni caso, fatto salvo il diritto dell'ordinario, nulla può impedire ai superiori stessi, nel caso scoprano [uno dei loro] inferiori inadempiente nell'amministrazione del sacramento della penitenza, la facoltà e l'obbligo di essere diligentemente vigili nei riguardi di quelle stesse persone, anche avendo amministrato salutari penitenze, ammonendo e correggendo e, se il caso lo richiede, rimuovendoli dal loro ministero. Essi potranno pure trasferirlo ad altro [incarico], a meno che l'ordinario del luogo non lo proibisca poichè abbia già accettato la denuncia e abbia cominciato l'inquisizione.
5. L'ordinario del luogo può sia supervisionare di persona questi casi o proporne l'accettazione ad un ecclesiastico che sia scrupoloso e di età matura. Ma non possono essere regolarmente [affidati, questi casi], ma devono essere delegati tanto spesso quanto necessita (toties quotes) per i casi presi separatamente e attraverso lo scritto, fatta salva la prescrizione del Canone 1613, §1.
6. Anche se, per regola, un solo giudice, in virtù della sua riservatezza, è prescritto per casi di questo tipo, non è proibito, in ogni caso, che l'Ordinario nei casi più difficili, approvi uno o due assistenti o consiglieri, scelti tra i giudici sinodali (Canone 1575); o anche di tre giudici, similmente scelti tra i giudici sinodali, a cui passare il caso per poterlo gestire con il mandato di procedere collegialmente, in accordo con la norma del Canone 1577.
7. Il promotore del caso, il difensore dell'accusato e il notaio, sacerdoti convenientemente scrupolosi, di età matura, integri, dottori in legge canonica ++7++ o in altro modo esperti [di legge canonica] e degni per il loro zelo nei confronti della giustizia (Canone 1589), e che non siano in alcun modo prevenuti verso l'accusato, del quale è trattato nel Canone 1613, devono essere nominati per iscritto dall'Ordinario. Il promotore del caso (che può essere altra persona rispetto al promotore della Curia) [può essere designato] per l'intera serie di casi. Il difensore dell'accusato, comunque, e il notaio devono essere designati ogni volta per ciascun caso (toties quoties). All'accusato non viene fatto divieto di proporre un difensore ritenuto a lui favorevole (canone 1655), il quale deve essere comunque un sacerdote e approvato dall'Ordinario.
8. Talvolta (questo si riferisce alla sua località), l'intervento [del promotore di giustizia] viene richiesto, e nei casi in cui egli non sia stato citato, oppure per fatalità non sia stato citato ma sia comunque presente [al processo], il processo deve essere considerato [completamente] invalido. Ma se, comunque, egli sia stato citato e non sia presente a qualche [parte del] processo, il processo è propriamente valido, anche se successivamente [gli atti] dovranno essere soggetti alla sua analisi in modo che egli sia in grado di fare rilievi su ogni parte di essi, sia con le parole che con la scrittura, e proporre ciò che egli giudichi necessario o appropriato (Canone 1587).
9. E' da ritenersi adeguato che il notaio, d'altra parte, sia presente a tutti glia atti del processo, pena la nullità dello stesso, e prenda nota di mano propria o quantomeno apponga la sua firma [ai suddetti atti] (Canone 1585, §1). A causa del carattere particolare di queste procedure, comunque è necessario per l'Ordinario dispensare dalla presenza del notaio nel perseguire e nell'esaminare i testimoni introdotti [nel caso], sia a causa di una ragionevole pretesto nell'accoglienza delle denunce, affinchè possa essere annotato nella sua residenza, sia per il dispendio del grado di, per così dire, attenzione o sollecitudine pretesa da un notaio nella specifica situazione.
10. In nessun caso, a meno che sia assolutamente necessario, si deve ricorrere ad aiutanti; nel caso questi devono essere scelti, per quanto sia possibile, dall'ordine sacerdotale; in ogni caso, comunque e senza eccezioni, essi devono essere di provata lealtà e maturi. Ma deve essere fatto notare che, se le necessità lo impongono, essi devono essere designati all'accettazione di certi atti anche se non sono sottoposti residenti in un altro territorio, o se l'ordinario di quel territorio [può] essere interrogato (canone 1570, § 2), in osservanza, naturalmente, di tutte le cautele di cui si è trattato precedentemente e nel canone 1613.
11. Poichè comunque, ciò che viene trattato in questi casi deve essere investito del più alto grado di attenzione e osservanza, cosicchè queste stesse questioni siano seguite nella maggior segretezza possibile e, dopo che essi siano stati definiti e destinati allo svolgimento, devono essere ristretti dal silenzio perpetuo (Istruzione del Sant'Uffizio, 20 Febbraio 1667, n° 14), ciascuno e chiunque pertinente al tribunale, in qualsiasi misura o ammessi alla conoscenza dei fatti in ragione del loro ufficio, deve osservare il segreto più rigoroso e legato all'osservanza [di questa segretezza] in maniera inviolabile - tale di norma è considerato come segreto del Sant'Uffizio e riservato alla sola persona del Sommo Pontefice - in ogni caso e con tutte le persone, sotto la pena di scomunica latae sententiae, ipso facto e senza dichiarazione [della punizione] in cui sono incorsi, anche con l'esclusione dalla Penitenzieria Apostolica. Infatti a questa legge sono legati gli Ordinari ipso jure o in virtù dei loro propri doveri. Gli altri aiutanti, dal potere del voto che devono sempre fare prima di intraprendere i loro doveri. E questi, poi, sono delegati, interpolati e informati in loro assenza per mezzo del precetto nelle lettere di delega, interpellanza [o] informazione, a loro imposte con esplicita menzione del segreto del Sant'Uffizio e della summenzionata censura.
12. Il succitato voto, la cui formula è reperibile tra le appendici di questa istruzione (Formula A), deve essere usata da coloro che, ovviamente, ne faranno uso abituale, una volta per tutte; da coloro che comunque sono delegati solo a certe parti della questione o caso, tanto spesso quanto è richiesto (toties quotes), alla presenza dell'Ordinario o di un suo delegato, [il voto] deve essere preso sul Vangelo di Dio (anche dai sacerdoti) e non in diverso modo, e con l'aggiunta della promessa di compiere lealmente il loro dovere, verso il quale, comunque, la scomunica, come menzionato sopra, non è estesa. Per di più deve esserci una recessione da parte di chi ha conoscenza di coloro coinvolti in questi casi, per timore che chiunque sia ammesso alla conoscenza dei fatti dagli aiutanti, a meno che, in qualche modo una parte o un dovere che debba essere rivestiti da quella persona richieda necessariamente una conoscenza di queste questioni.
13. Il voto di segretezza deve essere dato in questi casi anche dagli accusatori o coloro che denuncino [il sacerdote] e dai testimoni. Nessuno di questi, in ogni caso, è soggetto a censura, a meno che per fatalità queste stesse persone siano già state minacciate di censura, per le loro accuse, le loro deposizioni o per le loro violazioni fattive. L'accusato, comunque, deve essere avvertito nel modo più severo che anche lui, come tutti [gli altri], in special modo quando egli osserva il segreto con il suo difensore, è sotto la sanzione di sospensione a divinis nel caso in cui incorra ipso facto in una trasgressione.
14. Infine, per quanto riguarda la pubblicazione, il linguaggio, la ratifica, la custodia e l'accidentale nullità, in ogni modo [queste questioni] devono essere seguite nel modo prescritto rispettivamente dai Canoni 1642-43, 379-80-82 e 1680.
[N. B.: le parti in blu sono evidenziate nella traduzione della CBS]
ATTENZIONE!
Il video "sex crimes and the vatican" della BBC è stato rimosso da Google Video e da You Tube per supposta violazione dei copyrigt. Il video, tuttavia, è ancora visibile dal sito della BBC in formato Windows Media e Real. Inoltre è possibile consultare una trascrizione (in inglese) sempre dalla BBC.
Come ho già detto, non serve stracciarsi le - proprie o altrui - vesti per provare la propria innocenza.
Com'era da aspettarsi molti stanno già giuocando d'anticipo per sconfessare il documentario della BBC, ma c'è da dire che la cosa non avrebbe molto successo, se non fosse che la maggioranza delle persone non ha ancora visto il documentario. Sconfessatori compresi...
Solo chi non l'ha ancora visto, infatti (e a questo punto comincio a dubitare seriamente che lo abbia visto anche chi tenta di sconfessarlo), può cascare nel fondamentale equivoco in cui sono caduti tutti quelli che accusano il documentario di falsità.
Prima di tutto, quel documento è tratto dal "Rapporto Ferns", non opera di giornalismo, ma inchiesta della governo irlandese (paese notoriamente ateo e laicista, ça va sans dire), quindi per favore, piantiamola di parlare di scandalismo e ostilità "inglese" verso la chiesa: semplicemente non regge.
L'obiezione fondamentale è
"Joseph Ratzinger nel 1962, non era prefetto del sant'uffizio, non era nemmeno cardinale e non poteva avere a che fare con il "Crimen Sollicitationis". Quindi il documentario della BBC afferma il falso. Anche quando dice che è stato responsabile del silenzio per 20 anni.".
Giusto? Sbagliato.
Infatti se i bloggers devoti avessero veramente visto il documentario, si sarebbero accorti che NON si parla di Ratzinger come stesore o firmatario del documento "Crimen Sollicitationis", ma come firmatario (insieme a Bertone) della "epistula" "De delictis gravioribus". Lettera in cui si fa esplicito riferimento al "Crimen".
Infine, Joseph Ratzinger è diventato prefetto del sant'uffizio - quello stesso sant'uffizio preposto al mantenimento del segreto, come indicato dalla "Crimen" – il 25 novembre 1981 (leggasi millenovecentoottantuno).
Domanda per i nostri zelanti apprendisti debunkers - evidentemente a digiuno di aritmetica - quanto fa 2006 (anno del documentario) meno 1981? Più o meno di 20? Domanda di riserva: quanto fa 2005 (anno del Rapporto Ferns) meno 1981?
Sarebbe veramente il caso di imparare - quantomeno - a far di conto prima di caricare i trabucchi di liquame...
Insultare e stracciarsi le vesti NON costituisce prova a discarico.
Tantomeno stracciare quelle altrui, sia ben chiaro
Pubblichiamo una notizia fresca fresca di giornata:
----------------
L'Avvenire respinge "l'accusa, rivolta a Joseph Ratzinger, di essere stato niente meno che il responsabile massimo della copertura di crimini pedofili commessi da sacerdoti in varie parti del globo, in quanto 'garante' per 20 anni, da quando fu nominato prefetto vaticano, del testo Crimen Sollicitationis, che è un'istruzione emanata in realtà dal Sant'Uffizio il 16 marzo 1962".
Secondo il quotidiano, "quel documento veniva presentato dalla Bbc come un marchingegno furbesco, escogitato dal Vaticano per coprire reati di pedofilia, quando invece si trattava di un'importante istruzione atta a 'istruire' i casi canonici e portare alla riduzione allo stato laicale i presbiteri coinvolti in nefandezze pedofile". Insomma, insiste il giornale della Cei, il documento altro non sarebbe che "un insieme di norme rigorose, che nulla aveva a che fare con la volontà di insabbiare potenziali scandali". (fonte e articolo completo su: www.repubblica.it )
----------------
Per fugare ogni dubbio, quindi, il nostro solerte staff di liberi pensatori sta traducendo dall'inglese all'italiano il documento "Crimen Sollicitationis" reso pubblico dalla BBC. La traduzione verrà pubblicata a puntate su questo sito, in modo che tutti voi possiate leggerlo e farvi un'idea precisa di chi sia a coprire le "nefandezze pedofile" compiute da molti preti.
Tornate a trovarci, quindi. Presto troverete la prima puntata...
Sempre piu' spesso i cattolici si difendono con frasi del tipo "La chiesa non se la prende con nessuno, anzi viene attaccata ed e' costretta a difendersi..." e roba simile.
Le ultime parole famose, sembrano. Leggete qui: (fonte: www.repubblica.it di oggi)
--------
"I nuovi "nemici" della cristianità sono l'aborto, l'eutanasia, la negazione della dualità sessuale e della famiglia basata sul matrimonio.
Il segretario generale della Cei, mons. Giuseppe Betori, torna all'attacco e ripete le sue invettive in una messa celebrata a Gubbio in onore di Sant'Ubaldo. Betori. Proprio in virtù del luogo, questa volta il numero due della Cei non si è limitato ad indicare i nemici della cristianità ma ha affrontato un paragone storico.
Betori ha paragonato il "nichilismo e il relativismo etico attuali" alle truppe di Federico Barbarossa che, nel 1155, assediarono Gubbio e furono eroicamente respinte dal vescovo Ubaldo.".
-----------
Hey "cari" cattolici! Ma questo Sig. Betori (per la cronaca: è il vice di Bagnasco, mica un pretuccio qualsiasi...) e' amico vostro, o sbaglio? e a nome di chi parla? vostro, o sbaglio? O volete farmi credere che le sue frasi sono espresse a titolo personale? Qui mi sembra che l'attacco al libero pensiero venga proprio dalle alte gerarchie cattoliche...
PS: sempre per la cronaca: Ubaldo è santo senza che a lui sia stato attribuito il benche' minimo miracolo. Le solite storie di raccomandati eccellenti. :D

Torno in punta di piedi... Sono infinitamente grato a Grendel e Squitto dell'encomiabile e puntualissimo lavoro di documentazione che hanno svolto, dando voce alla posizione di molti di noi, schiacciati dall'indebita ingerenza della chiesa (e delle chiese tutte) verso il libero pensiero.
Torno segnalando che a volte, e per fortuna, il libero pensiero esiste ancora, e persino (udite udite!) "tra le fila nemiche"... vi invito a leggere questa intervista di Simone di Nuovo a Padre Salvatore Resca, un parroco di Catania.
Un breve estratto:
Ultimamente
Neanche noi siamo d’accordo con questo nuovo concetto di essere Chiesa. Ormai per molti è diventata una sorta di “Agenzia Morale”. Si afferma l’idea di una “Teocrazia” in cui la religione viene usata da chi è al potere allo scopo di ottenere ordine pubblico. La difesa dei valori cristiani non può essere affidata alle leggi dello Stato, ma alla forza dello Spirito Santo.
"La famiglia uccide più della mafia e della criminalità comune. Secondo il criminologo Francesco Bruno, bisognerebbe porre più attenzione ai segnali premonitori. «In Italia - spiega - mancano gli strumenti sociologici e giuridici per intervenire quando ci sono le avvisaglie. Non c'è alcun supporto per chi denuncia situazioni di maltrattamenti o violenze». Si conferma nel 2005 la prevalenza di omicidi di prossimità, maturati nella sfera familiare, di relazione o di amicizia o all’interno di relazioni di vicinato o economiche."
Fonte: Il Sole24Ore.
ATTENZIONE!
Il video "sex crimes and the vatican" della BBC è stato rimosso da Google Video e da You Tube per supposta violazione dei copyrigt. Il video, tuttavia, è ancora visibile dal sito della BBC in formato Windows Media e Real. Inoltre è possibile consultare una trascrizione (in inglese) sempre dalla BBC.
Update: Il video è ancora reperibile, in quattro parti. Eccolo.
1/4 - Sex crimes and the Vatican
2/4 - Sex crimes and the Vatican
3/4 - Sex crimes and the Vatican
4/4 - Sex crimes and the Vatican
Il documentario della BBC trasmesso in Inghilterra nel 2006 sugli scandali dei Preti & Pedofilia. si richiama il "Crimen Sollicitationis" e un documento di Ratzinger che rinnova il divieto a testimoniare in tribunali civili (pena la scomunica) per reati di abusi sessuali che avessero coinvolto religiosi. In Italia non è mai andato in onda, nè i giornali nè gli altri mezzi di informazione vi hanno fatto accenno.
(traduzione di Bispensiero.it)